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Consulta: De Luca non può fare il terzo mandato. Lui: “La legge non è uguale per tutti”. Nemmeno Zaia potrà ricandidarsi

Consulta: De Luca non può fare il terzo mandato. Lui: “La legge non è uguale per tutti”. Nemmeno Zaia potrà ricandidarsi

Corte Costituzionale

Niente terzo mandato. La Consulta ha dichiarato incostituzionale la legge regionale che avrebbe consentito a Vincenzo De Luca di tentare la terza volta alla presidenza della Regione. La decisione chiude anche la porta ad un ulteriore possibile mandato per il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, e per altri governatori uscenti.

Dura la reazione del governatore campano:  “E’ stata accolta una tesi strampalata, progettata in udienza, che ha fatto inorridire autorevoli costituzionalisti”. De Luca poi chiosa: “Si dovrà infatti cancellare in tutte le sedi giudiziarie del Paese la scritta: la legge è uguale per tutti”.

Per la Corte Costituzionale la legge campana viola “l’articolo 122, primo comma, della Costituzione, che attribuisce al legislatore regionale il compito di disciplinare, tra l’altro, le ipotesi di ineleggibilità del presidente della Giunta regionale nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica”.

Il divieto del terzo mandato consecutivo – osserva la Consulta – infatti “opera per tutte le Regioni ordinarie dal momento in cui esse hanno adottato una qualsiasi legge in materia elettorale, nel contesto di una scelta statutaria a favore dell’elezione diretta del presidente della Giunta regionale”.

Contro la legge aveva fatto ricorso il governo a favore del vincolo dei due mandati consecutivi introdotto dalla legge n. 165 del 2004. “Esiste chiarezza del dato normativo” per cui è evidente che la legge statale stabilisce “il divieto o limite del terzo mandato” e pertanto se un presidente di Regione “ha conseguito due mandati consecutivi non può concorrere a una terza elezione”, ha sottolineato l’ Avvocato dello Stato Ruggero Di Martino.

“Il principio di democraticità richiede anche la tutela del fisiologico ricambio” della leadership politica al governo delle Regioni e “il limite del terzo mandato pone un freno al prolungarsi dell’esercizio di potere da parte della stessa persona”, ha rilevato l’ Avvocato dello Stato Eugenio De Bonis. Al centro, il tema della prevalenza della normativa nazionale su quella regionale, e la questione se ci sia o meno bisogno del recepimento della legge 165 da parte delle Regioni, o se il limite al terzo mandato sia già operativo a partire dalla norma varata più di venti anni fa dal governo Berlusconi Invece, i legali della Regione Campania, avvocati Giandomenico Falcon, Marcello Cecchetti e Aristide Police, hanno fatto presente che “la previsione sul divieto del terzo mandato era in vari ddl costituzionali ma nel testo unificato fu espunta, perchè ritenuta attinente alla forma di governo regionale e quindi si giudicò opportuno di non limitare troppo la potestà statutaria delle Regioni. Fin dalle origini, dunque, il Legislatore è stato consapevole che il divieto del terzo mandato è una norma che si attaglia alla forma di governo”.

Inoltre i legali di De Luca hanno osservato che “solo lo Statuto regionale siciliano è l’unica norma di livello costituzionale esistente nel nostro ordinamento che indica il limite dei due mandati, e lo fa con riferimento alla forma di governo, si tratta dunque di un punto di riferimento che non può essere dimenticato”, perchè esplicita che il tema dei paletti al mandato “non attiene la materia elettorale, ma quello della forma di governo regionale” che è un terreno sul quale va lasciata mano libera alle Regioni. Secondo loro, la legge 165 deve essere recepita da apposita normativa regionale. Interpellati dal giudice Giuseppe Patroni Griffi, i legali in lizza hanno ribadito le loro posizioni.

L’ Avvocato dello Stato Di Martino ha ricordato che “abbiamo detto che non c’ è bisogno di recepimento”, il limite al terzo mandato è in vigore per tutti. Mentre per la Regione Campania, l’avvocato Falcon ha sostenuto che “una legge ordinaria non basta per introdurre una norma ‘tagliola’, sarebbe servita una legge costituzionale”. 

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